11 Febbraio 2020

Tutela del whistleblower

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione o nell’esercizio delle proprie funzioni/mansioni possono effettuare le segnalazioni di condotte illecite, secondo quanto previsto dalla legge 30.11.2017 n. 173 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:  l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante; l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza vigente nel Comune di Casaletto Spartano dedica un articolo alla tutela del dipendente che segnala illeciti, del quale si riporta di seguito il testo:

ART. 16 – MISURE DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

“1. L’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il

cosiddetto whistleblower, come modificato dalla legge n. 179/2016, introduce una misura

di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie

di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo

sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi

di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis

prevede che:

“1 Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione,

segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui

all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale

anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile,

condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non

può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata

dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei

confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le

stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina

per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

  1. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle

amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui

all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente

di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori

delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore

dell’amministrazione pubblica.

  1. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale,

l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329

del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,

l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata,

ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia

fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante

sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della

sua identità.

  1. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7

agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

  1. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee

guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee

guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a

strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il

contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

  1. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di

misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti

di cui al comma 2,fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al

responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000

a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione

delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5,

l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000

euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività

di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione

amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della

sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la

segnalazione.

  1. E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le

misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da

ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati

dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.

  1. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro

ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

  1. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche

con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua

responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

 

  1. La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al RPCT –Segretario Comunale-, ed inviata

all’indirizzo di posta elettronica: g.dalascio@comune.casalettospartano.sa.it . La segnalazione può essere consegnata anche personalmente al RPCT, che ne garantisce la riservatezza e l’anonimato.

  1. La gestione della segnalazione è a carico del RPCT. Tutti coloro che vengono coinvolti nel

processo di segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

  1. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva

l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. Il RPCT ha attivato la procedura volta alla

raccolta di segnalazione di eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell’amministrazione, con la

predisposizione di apposita modulistica. E’ assicurata la totale garanzia dell’anonimato.

Il R.P.C.T. disporrà l’attivazione della procedura informatica idonea alla raccolta di segnalazione

di eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell’amministrazione mediante un sistema informativo

dedicato, con garanzia di anonimato”.

Per il Segnalante è possibile accedere, con totale ed assoluta garanzia di anonimato, direttamente alla procedura on line per la segnalazione di condotte illecite, come di seguito:

Accesso al sistema
È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url:https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/

Ove si ritenga di rivolgersi direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, oltre che consegnare a mano il modulo scaricabile dalla piattaforma dedicata, preventivamente compilato, lo stesso potrà essere inviato, sempre nel rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante, all’indirizzo mail: g.dalascio@comune.casalettospartano.it

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