11 Febbraio 2020
Tutela del whistleblower
I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell’amministrazione o nell’esercizio delle proprie funzioni/mansioni possono effettuare le segnalazioni di condotte illecite, secondo quanto previsto dalla legge 30.11.2017 n. 173 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
Si rammenta che l’ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: l’amministrazione ha l’obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l’identità del segnalante; l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione; nel procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato; la denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza vigente nel Comune di Casaletto Spartano dedica un articolo alla tutela del dipendente che segnala illeciti, del quale si riporta di seguito il testo:
ART. 16 – MISURE DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
“1. L’articolo 54 bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, il
cosiddetto whistleblower, come modificato dalla legge n. 179/2016, introduce una misura
di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie
di illecito. In linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi
di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale). Il nuovo articolo 54 bis
prevede che:
“1 Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione,
segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui
all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile,
condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non
può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata
dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei
confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le
stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina
per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui
all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente
di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori
delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’amministrazione pubblica.
- L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito del procedimento penale,
l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329
del codice di procedura penale. Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti,
l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata,
ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia
fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante
sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del
procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della
sua identità.
- La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
- L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee
guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee
guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a
strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
- Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di
misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti
di cui al comma 2,fermi restando gli altri profili di responsabilità, l’ANAC applica al
responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 30.000 euro. Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione
delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5,
l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000
euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività
di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la
segnalazione.
- E’ a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al comma 2 dimostrare che le
misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da
ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati
dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.
- Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro
ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
- Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche
con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua
responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
- La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al RPCT –Segretario Comunale-, ed inviata
all’indirizzo di posta elettronica: g.dalascio@comune.casalettospartano.sa.it . La segnalazione può essere consegnata anche personalmente al RPCT, che ne garantisce la riservatezza e l’anonimato.
- La gestione della segnalazione è a carico del RPCT. Tutti coloro che vengono coinvolti nel
processo di segnalazione sono tenuti alla riservatezza.
- La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva
l’eventuale responsabilità penale e civile dell’agente. Il RPCT ha attivato la procedura volta alla
raccolta di segnalazione di eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell’amministrazione, con la
predisposizione di apposita modulistica. E’ assicurata la totale garanzia dell’anonimato.
Il R.P.C.T. disporrà l’attivazione della procedura informatica idonea alla raccolta di segnalazione
di eventuali illeciti da parte dei dipendenti dell’amministrazione mediante un sistema informativo
dedicato, con garanzia di anonimato”.
Per il Segnalante è possibile accedere, con totale ed assoluta garanzia di anonimato, direttamente alla procedura on line per la segnalazione di condotte illecite, come di seguito:
Accesso al sistema
È possibile accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url:https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/
Ove si ritenga di rivolgersi direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, oltre che consegnare a mano il modulo scaricabile dalla piattaforma dedicata, preventivamente compilato, lo stesso potrà essere inviato, sempre nel rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante, all’indirizzo mail: g.dalascio@comune.casalettospartano.it