Portale della Trasparenza Tari
TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI
▪ Comune di Casaletto Spartano – Ufficio Tributi
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
▪ G.F. SCAVI SRL – CF.05606370657
SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
▪ Comune di Casaletto Spartano – Ufficio Tecnico
TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI
▪ Comune di Casaletto Spartano – Ufficio Tributi
Pec: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it
ragioneria@pec.comune.casalettospartano.sa.it
Mail: ragioneria@comune.casalettospartano.sa.it
Telefono: 0973.374285 (int. 3)
Indirizzo: Via Nazionale n. 226 – 84030 Casaletto Spartano (SA)
Responsabile: Francesco Lettieri
RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
▪ G.F. SCAVI SRL – CF.05606370657
C.da San Licandro, 84029 Sicignano degli Alburni (SA)
Mail: gfscavi@gmail.com
Pec: gfscavi.srl@pec.it
SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
▪ Comune di Casaletto Spartano – Ufficio Tecnico
Pec: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it
utc@pec.comune.casalettospartano.sa.it
Mail: utc@comune.casalettospartano.sa.it
Telefono: 0973.374285 (int. 4)
Indirizzo: Via Nazionale n. 226 – 84030 Casaletto Spartano (SA)
Responsabile: Francesco Rescigno
Non sono in corso campagne straordinarie di pulizia.
Istruzioni per il conferimento dei rifiuti:
- Utilizzare sacchi trasparenti per tutte le frazioni di rifiuto da conferire;
- Utilizzare sacchi biodegradabili o compostabili per la frazione organica;
- Rispettare gli orari di conferimento;
- Consultare le indicazioni disponibili sul calendario dei rifiuti;
- Agevolare l’acquisto di prodotti riciclabili o riutilizzabili.
ANNO | RACCOLTA DIFFERNZIATA
% |
2019 | 50,71 |
2020 | 55,65 |
2021 | 62,02 |
Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso calcolata come indicato all’articolo 10, commi 10.1 e 10.2
Calendario SERVIZIO DI SPAZZAMENTO
ZONA | Fascia Oraria | Cadenza | Giorno |
1. Capoluogo | 09:00/11:00 | Settimanale | Martedì |
2. Frazione Battaglia | 09:00/11:00 | Quindicinale | Giovedì |
3. Frazione Fortino | 09:00/11:00 | Quindicinale | Giovedì |
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 e dell’art. 57-bis, comma 2, del
D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, possono essere previste “condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate”, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM e secondo le modalità attuative che verranno stabilite da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;
Le riduzioni tariffarie (o l’esenzione) di cui sopra competono a richiesta dell’interessato e decorrono, dalla data di presentazione della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
E’ ammesso l’utilizzo delle seguenti forme di pagamento:
modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
mediante conto corrente postale intestato all’Ente adeguato al sistema PAGO PA;
attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in numero 2 (due) rate aventi cadenza semestrale, scadenti il giorno 30 del mese di giugno ed il giorno 30 del mese di dicembre o in unica soluzione entro il 30 di giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data.
Per il 2022 la rata di acconto è stata prorogato al 31 luglio 2022.
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 (30% dell’importo dovuto e non versato), l’applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale e l’applicazione delle spese degli oneri di riscossione.
Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo18/12/1997, n. 472.
Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 (euro dodici/00), con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all’applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall’home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell’utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell’utenza, coordinate bancari e/o postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati).
Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
– il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
– il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
– la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
– la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
– la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
– il dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica;
– l’elenco dell’eventuale documentazione allegata.
Il contribuente che intenda ricevere i documenti in formato elettronico (mail, pec) comunica l’indirizzo di posta elettronica, anche certificata, ai seguenti recapiti:
Pec: protocollo@pec.comune.casalettospartano.sa.it
La gestione è posizionata nell’ambito dello SCHEMA 1 della matrice degli schemi regolatori di cui all’art. 3 del TQRIF approvato con Delibera ARERA 15/2022/R/RIF di seguito riportata:
È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di riscossione:
- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente;
- c) qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
- L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a €. 100,00 (euro cento/00);
La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
Attivazione del servizio
I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e, in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall’utente all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella richiesta.
L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
- b) il codice utente e il codice utenza;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l’attivazione del servizio.
La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
- Generalità dell’occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati identificativi dell’utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
Utenze non domestiche
- Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC, il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
Variazione/cessazione del servizio
Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione del tributo ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all’ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l’apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici .
L’ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
- il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo dell’ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
- la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine dei 90 giorni dalla data in cui è intervenuta la variazione/cessazione ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.
Gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.